Salta al contenuto della pagina

Lavoro minorile: lavoro precoce e devianza minorile in una nuova indagine di Save the Children, alla vigilia della Giornata Onu contro il lavoro minorile La ricerca sarà illustrata alla presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando

I

Lavoro minorile: lavoro precoce e devianza minorile in una nuova indagine di  Save the Children, alla vigilia della Giornata Onu contro il lavoro minorile
 La ricerca sarà illustrata alla presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando

In occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro minorile, giovedì 12 giugno 2014 p.v. dalle ore 10.00 presso la Sala Livatino del Ministero della Giustizia (Via Arenula 70, 1° piano)  a Roma, si terrà una conferenza stampa di presentazione dei dati preliminari della nuova indagine di Save the Children sul lavoro precoce e il rischio di devianza minorile.

L’iniziativa è in collaborazione con il Ministero della Giustizia-Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Alla conferenza parteciperà  Andrea Orlando Ministro della Giustizia.

Interverranno: Valerio Neri Direttore Generale Save the Children Italia, Raffaela Milano Direttore Programmi Italia Europa Save the Children Italia, Katia Scannavini e Francesca Arancio Esperte ricercatrici Save the Children Italia,  Furio Rosati dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), un rappresentante del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Save the Children opera da anni in Italia e nel mondo per garantire a bambini e adolescenti opportunità di crescita e sviluppo e prevenire  il rischio di sfruttamento e violenza. In questo contesto si colloca la prima indagine nazionale sul lavoro minorile, realizzata nel 2013 da Save the Children e l’associazione Bruno Trentin allo scopo di iniziare a colmare un annoso vuoto di dati ed evidenze in materia.

L’indagine 2014 sul lavoro minorile - che sarà presentata giovedì 12 giugno -  ha inteso in particolare approfondire il rapporto tra il  lavoro precoce e il coinvolgimento dei minori in circuiti illegali e anche  la percezione che del lavoro hanno i ragazzi e le ragazze all’interno del circuito penale: se sia considerato uno strumento positivo, in un’ottica “rieducativa” e di emancipazione da comportamenti illegali e devianti.
 

La ricerca si basa su questionari somministrati a 900 minori nel circuito penale, focus group con operatori, una ricerca partecipata e interviste approfondite di alcuni ragazzi  con esperienze di lavoro minorile e attualmente nel circuito  della giustizia minorile.

Durante la conferenza stampa saranno riportate alcune testimonianze di minori che hanno lavorato in età precoce.

E’ necessario accreditarsi inviando le proprie generalità e nome della testata a press@savethechildren.it
 

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Save the Children            
Tel 06 48070023-81-71                                
press@savethechildren.it                          
www.savethechildren.it      

segue                

Nota. Definizione e regolamentazione del lavoro minorile in Italia.
Secondo la legge n. 977del 1967, in Italia possono lavorare i minori al di sotto dei 16 anni solo se si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo e condotte a determinate condizioni. La legge n.29 del 2006 ha innalzato a 16 anni l’obbligo di istruzione e l’età di accesso al lavoro, anche per il contratto di apprendistato e si è conseguentemente spostata l’età minima di accesso al lavoro dai 15 ai 16 anni. Per lavoro precoce si intende il lavoro compiuto da un minore al di sotto dei 16 anni. Tale lavoro non è ammissibile perché viola le norme menzionate. Sono vietati i lavori pregiudizievoli per il minore (per es: mansioni che espongono ad agenti fisici - come i rumori, biologici, chimici nocivi; oppure che espongono a processi e lavori che comportano determinati rischi (per es. rischi elettrici, lavorazione zolfo, lavorazioni in gallerie, cave, etc..). Le forme peggiori di lavoro minorile sono quelle previste dalla Convenzione ILO n. 182 del 1999, Articolo 3, tra cui, forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, prostituzione, produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.