Vita da Tutore

Informazioni utili e indicazioni pratiche per tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Il progetto G.A.IN. ‘Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe”, finanziato dalla Commissione Europea, ha coinvolto 4 Paesi – Italia, Grecia, Ungheria e Belgio – con l’obiettivo di assicurare una migliore protezione e rispetto dei diritti dei minori migranti, attraverso il rafforzamento del sistema di tutela. Questo contenuto multimediale ed il toolkit scaricabile in fondo sono gli strumenti, insieme alla helpline, attraverso cui si vogliono raggiungere questi obiettivi.

This toolkit was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

La "Legge Zampa"

La legge 47/2017, conosciuta come “Legge Zampa”, ha previsto la possiblità di diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati per tutti coloro che siano interessati, e la partecipazione a corsi di formazione.
Pur essendo questi corsi sicuramente esaustivi, la materia della tutela dei MSNA è vasta e complessa, richiedendo competenze trasversali e un continuo aggiornamento.

Questa guida intende essere un aiuto pratico sia per coloro i quali non hanno ancora deciso se dare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di tutore volontario, sia per quelli che già lo hanno fatto.

MSNA

Chi sono i Minori Stranieri Non Accompagnati?

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono minorenni che provengono da Paesi esterni all’Unione Europea che si trovano in Italia senza i genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili.

4 COSE DA SAPERE SUI MSNA

  1. Nella maggior parte dei casi, si tratta di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, che hanno lasciato il loro Paese seguendo le rotte utilizzate dai migranti che tentano di raggiungere il nostro Paese senza un regolare visto di ingresso per motivi legati alle condizioni personali o familiari, affrontando un viaggio molto lungo e pericoloso, che ha posto sulle loro spalle un vissuto traumatico e di sofferenza.
  2. In base alla legge italiana, in quanto minori soli, hanno diritto a restare in Italia e non possono essere espulsi, né respinti alla frontiera. Devono essere accolti in comunità per minorenni e non possono essere trattenuti in centri per migranti adulti.
  3. Non tutti i MSNA che arrivano in Italia hanno lo stesso progetto migratorio: in diversi casi, giungono in Italia con l’obiettivo di lavorare per aiutare la famiglia di origine; in altri casi fuggono per motivi legati a precarie condizioni personali, familiari o sociali nel loro Paese di origine.
  4. Secondo i dati ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2018 i principali Paesi da cui provengono sono Albania (1.550), Egitto (930), Gambia (892), Guinea (808), Costa d’Avorio (769), Eritrea (770), Mali (596), Nigeria (563), Pakistan (552), Senegal (505), Somalia (475).

Il tutore volontario nel sistema di protezione dei MSNA

7 COSE DA SAPERE SULLA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

  1. Agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore.
  2. Si assicura che il minore sia adeguatamente informato e partecipi attivamente alle decisioni che lo riguardano.
  3. Dovrebbe lavorare in rete con tutti gli attori chiave, conoscendo e rispettando il ruolo e i compiti di ciascuno.
  4. Può diventare un punto di riferimento per il minore, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia.
  5. Tratta il minore con rispetto e dignità, tenendo un comportamento privo di pregiudizi e rispettoso dell’identità culturale del minore.
  6. Dovrebbe incontrare e sentire il minore con regolarità, essere disponibile all’ascolto e comunicare in maniera adeguata rispetto all’età e alla maturità ricorrendo se necessario al supporto di mediatori culturali.
  7. Riconoscendo i limiti insiti in ogni relazione di aiuto, dovrebbe cercare supporto quando necessario, essere disponibile alla supervisione e al monitoraggio, allo scambio e al confronto, al pari degli altri attori del sistema.

Il tutore non è responsabile di:

  • Di provvedere all’accoglienza e al sostentamento del minore.
  • Di eventuali atti illeciti commessi dal minore verso terzi (la responsabilità penale è sempre personale), salvo la responsabilità civile per i danni prodotti, ma soltanto quando convive con il minore e se non si riesce a dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per evitarlo.

Carmen è una tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati che ha scelto di raccontarci come sta vivendo le principali fasi di questa nuova avventura!

Guarda il primo video della serie #vitadatutore

I diritti del minore

  • Godere di condizioni di accoglienza dignitose .
  • Ottenere documenti che riconoscano la regolarità della propria posizione in Italia.
  • Ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
  • Avviare le procedure per le indagini familiari per l’eventuale ricongiungimento familiare.
  • Seguire percorsi di integrazione ed educazione.
  • Essere sostenuto nel periodo di transizione verso la maggiore età.

Come si diventa Tutore Volontario

I Garanti Regionali e delle Provincie Autonome pubblicano periodicamente dei bandi per la selezione e la formazione di tutori volontari.
Sul sito internet dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), è possibile consultare gli avvisi pubblicati dalle diverse regioni.
Presentazione della domanda al Garante competente per il territorio di domicilio attraverso il modulo disponibile online.
Se in possesso dei requisiti, l’aspirante tutore viene contattato dal’ufficio del Garante per un colloquio.
Se selezionato, partecipa a un corso di formazione obbligatorio di 24/30 ore sulle specificità del ruolo.
Al completamento del corso, il nominativo del candidato viene iscritto nell’elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di domicilio che potrà quindi procedere a nominarlo tutore volontario di un minore straniero non accompagnato

In alcuni territori sono attivi servizi di supporto per i tutori volontari. Per sapere se sul proprio territorio è attivo uno di questi, si potranno chiedere informazioni al Tribunale per i Minorenni, all’ufficio del Garante, alle associazioni che operano nel settore.

I requisiti per presentare la domanda:

  1. Cittadinanza italiana, di altro Paese UE o apolide o di Paese extra-UE con regolare permesso di soggiorno e buona conoscenza della lingua italiana .
  2. Residenza anagrafica in Italia .
  3. Avere compiuto i 25 anni .
  4. Godere dei diritti civili e politici .
  5. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso .
  6. Non essere in potenziale conflitto di interessi con il minore.
    N.B. Non può diventare tutore volontario chi presenta un conflitto di interessi, in particolare chi è responsabile o presta la sua attività anche a titolo gratuito a favore della struttura in cui il minore è stato collocato.
    Ogni tutore volontario può essere chiamato ad affiancare fino ad un massimo di tre minori stranieri non accompagnati, salvo sussistano delle ragioni speciali (ad es. un gruppo di 4 fratelli).

La tutela volontaria termina al compimento dei 18 anni. Oppure su dichiarazione del tribunale per i minorenni in determinate circostanze.

Guarda le interviste a 4 tutori volontari: perché tutori volontari...si diventa!

Le principali mansioni del Tutore Volontario

Le mansioni che il tutore è chiamato a svolgere sono collegate al compito di rappresentanza legale e rappresentanza degli interessi del minore.

Rappresentanza legale

  • Compimento degli atti civili necessari al soddisfacimento dei diritti e del superiore interesse del minore (es. iscrizioni, moduli, autorizzazioni).
  • Nomina di un difensore del minore quando necessario. Verificare sempre ed immediatamente con un legale esperto l’opportunità di presentare ricorsi contro provvedimenti che riguardano il minore.

Rappresentanza degli interessi del minori

  • Garantire l’accesso del minore ai diritti senza alcuna discriminazione.
  • Proteggere e promuove il superiore interesse del minore e i suoi diritti.
  • Promuovere lo sviluppo della personalità del minore.

Una volta ricevuta la comunicazione della nomina è importante entrare al più presto in contatto con la struttura dove il minore è accolto per concordare l’incontro con gli operatori della struttura e con il minore.
Una volta stabilito il primo contatto, sarà possibile iniziare a comprendere quali sono i bisogni del minore e, in accordo con lo stesso e con gli attori del sistema di protezione, in che modo agire per garantire i suoi diritti ed interessi.

Permesso di soggiorno
e
protezione internazionale

Il permesso di soggiorno

I minori non accompagnati non possono essere espulsi e hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno va sempre richiesto all’Ufficio Immigrazione della Questura competente in relazione al luogo in cui il minore è stato collocato. Può essere richiesto anche direttamente dal minorenne, ma è consigliabile che sia accompagnato. Sul sito si trovano i link di tutte le Questure, con la specificazione di indirizzi, contatti e orari.

Esistono altre tipologie di permesso di soggiorno oltre a quello per minore età a cui un minore può accedere a seconda della sua situazione personale. Ai fini di supportarlo nella decisione è quindi fondamentale parlare con il minore, assicurare un contatto con il legale di riferimento della struttura che possa fornirgli le informazioni di cui ha bisogno, ascoltarlo e aiutarlo nella scelta da compiere.

Domanda di protezione internazionale

Il minore che ha un fondato timore di subire una persecuzione o un danno grave in caso di rientro nel proprio Paese ha il diritto a presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda si presenta all’Ufficio Immigrazione della Questura competente in base al domicilio del minore. E si presenta nel corso di una intervista, durante la quale i funzionari in Questura compilano un modulo, il c.d. C3, alla presenza del tutore. Tuttavia, se il tutore non è ancora stato nominato, potrà essere presente il responsabile della struttura dove il minore è collocato, che svolgerà le funzioni di tutore provvisorio.

Ricongiungimento familiare

Se il minore dichiara di avere genitori o parenti in un altro Paese dell'Unione Europea si attiva la procedura di ricongiungimento familiare.

La procedura è diversa a seconda che il minore abbia o meno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale.

- Se non ha presentato richiesta di protezione internazionale sarà competenza del tribunale per i minorenni che avvierà le indagini familiare per l'eventuale ricongiungimento.

- Se invece ha richiesto protezione internazionale dovrà avvalersi della procedura di ricongiungimento disposta dal regolamento di Dublino.

Il diritto all'istruzione dei Minori Stranieri Non Accompagnati

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio hanno il diritto all'istruzione.

È compito del tutore vigilare affinché questi diritti vengano rispettati, ma anche spiegare al minore l’importanza dell’apprendimento della lingua italiana e dell’istruzione scolastica, come strumento imprescindibile per l’integrazione socio-lavorativa.

In particolare possono accedere:

  • all’insegnamento di base della lingua italiana
  • all’inserimento scolastico e professionale
  • all’attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione socio-lavorativa

Il diritto alla salute dei Minori Stranieri Non Accompagnati

Il minore straniero non accompagnato ha diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

È necessario recarsi presso l’Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza del minore o di quello di effettiva dimora, anche se non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno.
In caso di difficoltà a ottenere l’iscrizione al SSN, sarà opportuno chiedere l’intervento del Dirigente della Azienda Sanitaria. In ogni caso è utile chiedere aiuto alle associazioni di tutela presenti sul territorio.

Il compimento dei 18 anni

Per i MSNA, il momento del compimento dei 18 anni costituisce un momento molto delicato che può essere un momento di grande vulnerabilità.

Per tale motivo, è importante che il tutore, assieme agli altri attori del sistema di protezione, prepari la strada per consentire al ragazzo/ragazza di proseguire il percorso in Italia. È auspicabile che il minore venga messo da subito al corrente dell’importanza di seguire percorsi di integrazione, nonché di attivarsi per la richiesta di documenti di identità da parte delle Autorità del Paese di origine (naturalmente quando non si tratta di richiedenti protezione internazionale).

Questo perché, ricorrendone i presupporti, al compimento dei 18 anni il minore potrà ottenere:

  • il prolungamento di forme di assistenza fino ai 21 anni di età qualora ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia, attraverso il prosieguo amministrativo.
  • Il rilascio di un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione.

La Help Line per i MSNA

nell'ambito del progetto G.A.I.N

Da luglio 2016, per aprire un canale di comunicazione diretto e facilmente accessibile per i minori, abbiamo attivato la Helpline Minori Migranti, un numero verde multilingue di consulenza. Con questa iniziativa diamo direttamente ai minori risposte adeguate e pertinenti sui propri diritti, senza che si debbano rivolgere a terzi non competenti. Inoltre forniamo diversi servizi, dalla mediazione culturale all’assistenza legale, dal supporto psicologico all’attivazione dei canali di assistenza sociale.

Pur nascendo come servizio dedicato ai minori, è aperta a chiunque abbia necessità di ricevere informazioni e supporto ad hoc. Gli altri utenti che si mettono in contatto con i nostri operatori sono i tutori volontari e gli aspiranti tali, i familiari dei minori, residenti in Italia e in altri Paesi, gli operatori delle strutture di accoglienza, le istituzioni, le ONG di settore, associazioni di volontariato e i cittadini.

Credits: Jonathan Hyams, Tatjana Ristic, Anna Pantelia, Faruk Zametica , Sejla Dizdarevic, Hanna Adcock per conto di Save the Children