Maternità e lavoro: come funzionano i permessi per allattamento

 Nel primo anno di vita del/la bambino/a, la lavoratrice madre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, comunemente chiamati permessi per l’allattamento, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Allattamento e lavoro: mamme lavoratrici dipendenti

Per le madri lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore per l’allattamento sono previsti due periodi di riposo di un’ora fino al compimento di un anno di vita del proprio figlio (di mezz’ora l'uno se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa). Le due ore di permesso possono essere fruite consecutivamente, ad esempio uscendo prima da lavoro, oppure suddivise, ad esempio 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio, 1 ora in entrata e 1 ora in uscita. 

In caso di parto gemellare o plurimo i riposi sono raddoppiati. Anche in caso di adozione le tempistiche sono le stesse e raddoppiano in caso di adozione di due bambini.

La lavoratrice ha diritto ai riposi giornalieri per l’allattamento fino al complimento del primo anno di vita del bambino o della bambina. Quindi, la durata effettiva del periodo in cui può usufruire dei permessi per allattamento dipende dall’età del/la bambino/a al momento del rientro al lavoro: più tardi avviene il rientro, più breve sarà il periodo residuo in cui usufruire di tali permessi. Facciamo due esempi:

  • Lucia ha scelto di suddividere il periodo di congedo di maternità obbligatorio in 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (l'astensione obbligatoria è di 5 mesi totali, che possono essere suddivisi in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima e quattro dopo, o, novità introdotta nel 2019, tutti e cinque i mesi dopo il parto, a condizione che ci siano le necessarie certificazioni mediche). Lucia rientra al lavoro al termine di questo periodo di congedo, quando il suo bambino ha 4 mesi. Lucia potrà quindi usufruire dei permessi per allattamento per una durata di 8 mesi, sino al compimento di 1 anno del suo bambino.
  • Sara, oltre al congedo di maternità obbligatorio usufruito 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ha scelto di utilizzare ulteriori 3 mesi di congedo parentale (un tempo chiamato “maternità facoltativa”). Rientra quindi al lavoro quando il suo bimbo ha 6 mesi. Sara potrà usare i permessi per allattamento per 6 mesi, fino all’anno di vita del suo piccolo.

I riposi per allattamento spettano anche in caso di adozione o affidamento, per tutto il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore. 

Allattamento e lavoro: Mamme part time

I permessi per l'allattamento spettano anche in caso di contratto di lavoro part-time. Si ha diritto a 1h al giorno quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Nel caso del parto gemellare o plurimo i riposi sono raddoppiati. Anche in caso di adozione le tempistiche sono le stesse e raddoppiano in caso di adozione di due bambini. Come nel caso delle lavoratrici a tempo pieno, se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, il riposo giornaliero si dimezza.

Allattamento e lavoro: riposi giornalieri del padre

Il papà lavoratore può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre nei casi in cui:   

  • La mamma è deceduta oppure a causa di una grave infermità non può occuparsi del bambino;
  • La madre ha rinunciato alle ore di riposo. L’allattamento infatti è facoltativo: se una madre non vuole usufruirne basta che non faccia domanda. In tal caso, se lo desidera potrà presentarla il padre;
  • La madre è lavoratrice autonoma. In tal caso può chiederli il padre, se ha un contratto di lavoro dipendente;
  • Il bambino/a è affidato/a al solo padre.
  • Nel caso di parto plurimo, le ore di riposo in più possono essere godute dal padre.

Come fare domanda per I riposi giornalieri

Le madri lavoratrici devono presentare la domanda al proprio datore di lavoro, a eccezione delle lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto dell’INPS che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l'Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga). I padri lavoratori devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che alla sede INPS di appartenenza per via telematica.

Lavoratrice o lavoratore e datore di lavoro devono concordarne la fruizione delle ore di riposo, tenendo anche conto dell’organizzazione dell’attività lavorativa.

7 ARTICOLI SULLA MATERNITÀ E IL LAVORO

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Per saperne di più sul tema maternità e lavoro leggi il nostro articolo su Festa della Mamma 2025: Le Equilibriste oppure approfondisci il rapporto LeEquilibriste: la maternità in Italia 2025”, che raccoglie importanti dati, e traccia un bilancio aggiornato delle molte sfide che le donne in Italia devono affrontare quando diventano mamme.

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