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Una proposta in 7 punti per la tutela dei minori stranieri

Il 3 agosto scorso è finalmente ripresa la discussione del Disegno di legge A.C 1658, nato da una nostra proposta di riforma del sistema dell’accoglienza in Italia e presentato in Parlamento circa 3 anni fa.

Il Disegno di legge per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati vuole armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla protezione dei minori in un testo organico che recepisca i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La situazione di vulnerabilità dei minori che affrontano viaggi terribilmente rischiosi, spesso senza un adulto al loro fianco, richiede un sistema di accoglienza sicuro e  integrato, che sappia rispondere al loro progetto migratorio.

Quest’anno il numero di minori non accompagnati è più che raddoppiato rispetto al 2015 arrivando all’89,6% del totale dei minori migranti. Proprio per questo ci aspettiamo che il Disegno di Legge venga approvato in tempi brevi. 

Spieghiamolo brevemente in pochi punti.

  1. Il principale obiettivo del Disegno di Legge A.C. 1658 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” è uniformare, secondo tempi e regole certe, il sistema dell’accoglienza in Italia, garantendo pari condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati.
  2. L’identificazione come minore  tutela i giovanissimi migranti da ulteriori disagi e rischi di illegalità. Il Disegno di Legge prevede che l’accertamento dell’età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico. Solo in presenza di forti dubbi si ricorre a indagini socio – sanitarie e in tal caso il minore deve essere consenziente.
  3. Viene istituita la “cartella sociale” che aiuta tutti gli operatori che vengono in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo, compresa la struttura di accoglienza più idonea. Tutte le strutture sono  tenute a rispettare elevati standard di qualità.
  4. Apposite misure sono rivolte a sostenere in modo organico l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e a garantire concretamente il diritto all’istruzione e alla salute.
  5. Viene garantita continuità ad un fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al fine di risolvere la gestione dei costi che spesso ricadono solo sui Comuni di rintraccio.
  6. Ogni procedimento deve includere la partecipazione attiva e diretta dei minori, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il mediatore culturale permette di conoscere le specifiche esigenze del minore, compresi eventuali casi di particolare vulnerabilità e necessità di ricongiungimenti con familiari.
  7. Il Disegno di legge A.C. 1658 promuove l’affido familiare dei bambini come alternativa alle strutture di accoglienza. Inoltre coinvolge le comunità locali attraverso la nomina di “tutori volontari”, adeguatamente selezionati e formati.